L’ambiente e le generazioni future nella Costituzione

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La sostenibilità ambientale è destinata a divenire una cifra fondamentale del costituzionalismo e del diritto amministrativo dell’ambiente del XXI secolo; la stessa grammatica costituzionale si sta rapidamente adeguando: sono decine le Costituzioni, non solo europee, che hanno introdotto clausole ecologiche, intergenerazionali, improntate al principio di sostenibilità.

Anche il nostro Paese in queste settimane, dando concretezza ad una proposta di Enrico Giovannini e di alcuni studiosi del diritto costituzionale ed amministrativo, sta introducendo nei Principi fondamentali della Costituzione, nello specifico nell’art. 9, la tutela dell’ambiente. La proposta di modifica, in realtà, coinvolge anche l’art. 41 della Costituzione che, nella formulazione rivisitata, conterrebbe nuovi limiti alla libertà di iniziativa economica, con il divieto di recare danni alla salute e all’ambiente.

La riforma del Titolo V del 2001, in realtà, aveva già assegnato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera s). La collocazione nel riparto delle competenze legislative Stato-Regioni rappresentava sicuramente un valore aggiunto rispetto al silenzio precedente, in parte dovuto al timore che l’ambiente potesse costituire un antagonista rispetto al progresso industriale.

Tuttavia la riforma faceva entrare dalla finestra, anziché dall’ingresso principale, un valore essenziale della nostra convivenza sociale, relegandolo ad un mero ambito di esercizio in via esclusiva delle competenze statali.

Attraverso la nuova collocazione nei Principi fondamentali, viceversa, il valore dell’ambiente si avvia a divenire parte integrante del Dna della nostra convivenza sociale e politica.

Inoltre, con la proposta di legge costituzionale approvata in prima deliberazione il 9 giugno scorso, oltre all’ambiente, troverebbero spazio nella Costituzione italiana anche le generazioni future. La rinnovata versione del testo dell’art. 9, infatti, fa assurgere il compito della Repubblica alla custodia dell’ambiente come un dovere verso le generazioni future.

Non si tratta, in realtà, di un quid novi: la Costituzione degli Stati Uniti, già nel 1787, stabiliva “di voler promuovere il benessere generale ed assicurare i benefici della libertà per noi e per i nostri posteri”. Anche la Costituzione della Repubblica federale tedesca del 1949 insiste molto sulla responsabilità dello Stato verso le future generazioni.

La proposta di revisione costituzionale appare condivisibile per una duplice ragione. La fase storica che stiamo attraversando, segnata da una pandemia globale, che ha messo a dura prova l’universalità del diritto alla salute pubblica, appare particolarmente propizia per offrire uno statuto costituzionale al diritto all’ambiente. Il respiro che tante aree urbanizzate hanno tolto all’ecosistema potrebbe essere, in effetti, fra le concause del salto di specie di alcune patologie dagli animali alle persone. Inoltre, nella nuova strategia di crescita dell’Unione europea, il Green New Deal, la transizione ecologica non viene concepita quale avversaria del progresso industriale ma come una sua irrinunciabile alleata, poiché l’avvento dell’economia circolare diminuisce l’impatto ambientale dell’attività industriale ma ne accresce, nel contempo, la produttività e la competitività.

 

Monica Cocconi

(docente di Diritto amministrativo all’Università di Parma)

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