Le unioni civili tra diritto ed etica. Il punto di vista di una giurista cattolica    

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Riproponiamo l’articolo già uscito tre settimane fa su “Il Borgo di Parma” e richiamato poi sul nostro sito nello spazio “Mondo c3dem”

 

Mi è chiesto un commento sulla nuova disciplina sulle unioni civili, cd. Cirinnà, come giurista, docente universitaria ma anche donna credente impegnata all’interno della Chiesa locale.

Premetto che in queste settimane ho vissuto con fatica e disagio, sul tema, queste mie diverse «appartenenze» nella ricerca di un’analisi fedele al dettato normativo ma anche filtrata dall’universo dei valori della mia formazione cristiana, sui quali cerco di fondare la mia vita. Questo scritto riflette dunque il difficile equilibrio che ho individuato fra queste mie diverse «radici».

Non ho condiviso, anzitutto, l’affermazione ricorrente per cui un intervento del legislatore sul tema delle unioni civili non è affatto urgente, data l’emergenza ben più pressante della tutela dei diritti sociali, imposta dalla crisi economica. L’attuazione dei diritti fondamentali, in realtà, è sempre essenzialmente indivisibile; ogni diritto è uno specchio o un Giano Bifronte che impone responsabilità e solidarietà parallele.

Così proclama la stessa Costituzione nei Principi fondamentali, dove il riconoscimento dei diritti fondamentali, civili e sociali, all’art. 2, è associato al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Il diritto all’assistenza in ospedale al partner comporta dunque, inevitabilmente, la responsabilità di provvedervi, come quello al mantenimento successivo alla cessazione della convivenza implica l’assunzione del relativo dovere.

Se legiferare sui diritti impone sempre, certamente, la prudenza e la cautela richieste dalla delicatezza delle situazioni personali coinvolte, la loro appartenenza ad una minoranza non pare liquidabile con il pretesto di un interesse generale giudicato più rilevante; il rispetto e la dignità di ogni persona, alla base del riconoscimento dei diritti civili, ne sono componenti essenziali e irrinunciabili. Con la stessa logica irragionevole si sarebbero dovute procrastinare sine die la tutela delle minoranze linguistiche o l’integrazione scolastica dei disabili, in entrambi i casi giudicate viceversa, a ragione, un ineludibile dovere costituzionale.

Da giurista mi è imposta, ancora, una collocazione della disciplina sulle unioni civili nel diritto europeo e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo; questo non per supina imitazione di altre discipline nazionali ma perché da tempo è quello il contesto obbligato in cui situare il tema della tutela dei diritti civili e sociali, per la nostra stessa adesione alla Convenzione europea dei diritti fondamentali e al processo di integrazione europeo.

La condanna del nostro Paese da parte della Corte europea di Strasburgo, con la sentenza del 21 luglio 2015, ad attuare i diritti fondamentali alla vita privata e familiare delle coppie omosessuali, al pari di quanto hanno già fatto tutti gli altri Stati europei, è, dunque, un obbligo ineludibile, non una volubile convinzione del nostro legislatore nazionale. Se ne impone, pertanto, l’attuazione con la sollecitudine invocata anche dalla nostra stessa Corte costituzionale, senza che nessun alibi possa essere ritrovato nel nostro sistema giuridico, nazionale ed europeo.

Certamente il costituente del 1948 non aveva in mente l’unione di persone omosessuali quando scrisse l’art. 29 sulla «famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»; l’innovazione decisiva dell’art. 29 Cost. fu quella, in realtà, di introdurre «l’uguaglianza giuridica e morale dei coniugi» per sancire il progressivo superamento, nella realtà sociale, del modello di famiglia patriarcale.

E’ in ogni caso da escludersi, allo stesso modo, un’interpretazione dell’aggettivo «naturale» utilizzato dall’art. 29 in relazione alla famiglia, inteso come riferito al dato biologico della diversità dei sessi che precluda il riconoscimento dei diritti civili ad una coppia omosessuale. Come precisò Aldo Moro all’Assemblea costituente l’intenzione del legislatore costituzionale era piuttosto quella di scongiurare un’ingerenza indebita dei pubblici poteri nelle dinamiche della vita familiare, non di irrigidire il modello familiare in uno specifico dato biologico.

Il diritto regola i rapporti sociali e ne coglie, recepisce e orienta i mutamenti in atto, non dovrebbe mai imporre modelli astratti o lontani dalla realtà, pena la sua disapplicazione o irrilevanza. Ci è richiesto inoltre un grande sforzo, come cittadini e credenti, per mutare e adeguare i nostri schemi concettuali alla realtà del mutamento sociale e abbandonare quelli ormai inadatti a interpretarlo senza paure o resistenze irragionevoli che non siano effettivamente fondati su valori meritevoli di tutela.

L’universo familiare si presenta, oggi, come una realtà molto variegata riconducibile ormai con difficoltà al modello costituzionale di famiglia, se rigidamente interpretato o alla fissità dello schema convenzionale «mamma, papà, bambino/a».

Vi sono convivenze di fatto, nuclei monogenitoriali con minori, coppie sterili o adottive, coniugi rimasti soli per la morte del coniuge, nuclei riformati dopo lo scioglimento di un precedente matrimonio, genitori separati e divorziati con figli e coppie omosessuali, talora con figli. A queste realtà negheremmo oggi con difficoltà, nella sostanza e nel linguaggio quotidiano, la definizione di «famiglia».

Appare quindi altrettanto inconcepibile negare a qualcuna di queste il riconoscimento dei diritti e l’imposizione delle responsabilità necessarie a garantire il rispetto e la dignità di ciascuna persona impegnata in una convivenza affettiva stabile, solo sulla base del suo orientamento sessuale.

La fedeltà al dato costituzionale vigente va dunque necessariamente coniugata con il rispetto dei vincoli costituzionali europei e l’adeguamento al mutamento sociale in atto. Un’equiparazione assoluta dell’unione civile fra omosessuali al regime giuridico del matrimonio sarebbe oggi probabilmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 29 Cost.. Allo stesso modo, tuttavia, qualsiasi discriminazione nel riconoscimento dei diritti civili ad un’unione affettiva stabile fra persone dello stesso sesso derivante dall’orientamento sessuale sarebbe da giudicarsi, oggi, altrettanto incostituzionale. La Carta europea dei diritti fondamentali, infatti, ha eliminato il requisito della diversità dei sessi per la costruzione di un’unione affettiva stabile e ha reclamato con forza l’inammissibilità di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale per l’insieme dei diritti e doveri diretti a disciplinarne la convivenza.

Nessun alibi ad evitare l’approvazione di tale disciplina può essere rinvenuto, infine, nel pericolo, tanto paventato, del ricorso alla maternità surrogata da parte dei partner di un’unione civile. Il suo utilizzo, peraltro praticato illegalmente, per il 98%, da coppie eterosessuali, non è in alcun modo previsto dalla disciplina in corso di approvazione ed è anzi sanzionato nel nostro Paese con la reclusione fino ai due anni, oltre che nella maggior parte dei Paesi europei. Utilizzare questo argomento logico per negare il riconoscimento dei diritti civili di una coppia omossessuale equivarrebbe ad impedire l’accesso al matrimonio a due persone di sesso diverso, per la sterilità di una o entrambe, per l’eventuale pericolo del ricorso ad una pratica illegittima di filiazione.

L’eventuale introduzione della stepchild adoption, la cd. «adozione in casi particolari» ossia la possibilità di adozione del figlio naturale del partner di un’unione civile è, giustamente, da valutare con la massima prudenza e delicatezza richieste dal rischio di assegnare una priorità ai desideri degli adulti sui diritti dei minori. A questo pericolo si cerca di far fronte, nella nuova disciplina, prevedendo una previa e rigorosa valutazione dell’ammissibilità della richiesta da parte del Tribunale dei minori, diretta ad assegnare la giusta priorità all’interesse del minore e pretendere un’adeguata capacità dei richiedenti nell’assolvere la responsabilità genitoriale.

A chi obietta, in modo condivisibile, che «ogni bambino ha diritto di crescere con un padre e una madre» secondo una logica antropologica e non ideologica, si può rispondere che questa condizione in linea di principio può venir meno o non essere possibile, per mancato riconoscimento, abbondono o morte di uno dei genitori naturali. Se infatti non sempre la sessualità coincide con la procreazione, non sempre il concepimento comporta assunzione di responsabilità genitoriale. In questa condizione, purché non artificiosamente o illegalmente precostituita allo scopo, sarebbe altrettanto ideologico negare ad un Tribunale la possibilità di valutare, con il massimo rigore possibile e nell’interesse esclusivo del minore, la capacità del convivente di assumere la responsabilità genitoriale, con i conseguenti doveri di mantenimento, assistenza e cura, solo perché di un determinato orientamento sessuale. Non bisogna trascurare, infatti, che l’assunzione di questi compiti da parte del cd. genitore sociale avverrebbe in una situazione di fatto già esistente in cui il minore avrebbe, in alternativa, un unico riferimento genitoriale ed è già stata riconosciuta, nella prassi, dai Tribunali dei minori attraverso il ricorso all’art. 44 lett. d), della legge sull’adozione.

Infine, da credente impegnata nella Chiesa locale, aggiungo che proprio il Vangelo della Misericordia imporrebbe la massima delicatezza e rispetto umano nell’affrontare temi così legati alla vita intima e affettiva delle persone e l’astensione da alcun giudizio o condanna che possa ferirne la dignità o produrre inutili sofferenze.

 

Monica Cocconi

 

 

 

 

 

 

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