Una riforma costituzionale bandiera?

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“Un’altra riforma viene licenziata oggi in Consiglio dei Ministri, dopo le altre che abbiamo già approvato in questo anno. Si tratta ovviamente della riforma costituzionale che introduce l’elezione diretta del Capo del governo, quindi il Presidente del Consiglio dei Ministri”: sono le parole con cui, in tono quanto mai solenne, Giorgia Meloni ha introdotto la conferenza stampa che è seguita al Consiglio dei ministri che, nella seduta del 3 novembre scorso, ha approvato all’unanimità il Ddl costituzionale “Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”. La premier ha di seguito sottolineato come tale riforma “garantisce sostanzialmente i due grandi obiettivi che dall’inizio noi ci siamo impegnati con gli italiani a realizzare” e cioè, da una parte “garantire il diritto dei cittadini a decidere da chi farsi governare, mettendo sostanzialmente fine alla stagione dei ribaltoni, alla stagione dei giochi di palazzo, alla stagione del trasformismo, delle maggioranze arcobaleno e dei governi tecnici” e dall’altra “garantire che chi viene scelto dal popolo possa governare con un orizzonte di legislatura, quindi garantire sostanzialmente una stabilità del governo”, avere cinque anni per realizzare il proprio progetto”, aggiungendo anche di considerare questa riforma come “la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia”.

Il testo si compone di cinque articoli e modifica quattro articoli della Costituzione: il 59, l’88, il 92 e il 94. Un intervento all’apparenza circoscritto ma che va a incidere profondamente sulla forma di governo e sugli equilibri complessivi del sistema, rispondente, quindi, all’intento del Governo di “cambiare l’architettura istituzionale della Nazione”, come in precedenza già dichiarato dalla premier Meloni.

Il cuore del progetto è nell’articolo 3 laddove si afferma che “il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni”. Una legge ordinaria dovrà disciplinare il sistema elettorale delle Camere “secondo principi di rappresentatività e governabilità”, ma intanto il ddl punta a costituzionalizzare il principio maggioritario: un “premio” dovrà garantire il 55% dei seggi alle liste e ai candidati del presidente del Consiglio eletto.

 

Nel testo si specifica anche che per il premier e per i due rami del Parlamento si voterà “tramite un’unica scheda elettorale” e che il Presidente del Consiglio “è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura”: quindi sarà necessariamente un parlamentare. Il presidente della Repubblica conferisce inevitabilmente l’incarico di formare il Governo al premier eletto e “nomina,

su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri”.

 

L’articolo 4 contiene le norme sul rapporto con il Parlamento e soprattutto quelle pensate per impedire i cosiddetti “ribaltoni”, divise in due paragrafi. Il primo dispone che: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal presidente eletto, il presidente della Repubblica rinnova l’incarico al presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”. Nel secondo paragrafo si regola il caso di “cessazione dalla carica” del premier. In questa circostanza “il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del presidente eletto ha ottenuto la fiducia”. Dunque il premier eletto può essere sostituito da un altro parlamentare (non un tecnico) che appartenga alla stessa coalizione e per attuare lo stesso programma. Questa sostituzione può avvenire una sola volta nella legislatura perché se il “presidente del Consiglio subentrante” non ottiene la fiducia o comunque cessa dall’incarico, si torna obbligatoriamente al voto.

L’articolo 1 del ddl elimina la figura dei senatori a vita nominati dal Capo dello Stato per “altissimi meriti” in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Quelli attualmente in carica restano tali. Ma per il futuro senatori a vita saranno soltanto gli ex-presidenti della Repubblica.

Avendo dedicato spazio ai contenuti della riforma, poche altre righe per una prima valutazione. Innanzitutto non può non rilevarsi il diverso spirito che ha caratterizzato i padri costituenti nel redigere questa parte di Costituzione che s’intende modificare. All’epoca dell’Assemblea Costituente, escluse le formule estreme dell’assemblearismo e del presidenzialismo, si optò per dare centralità al Parlamento, senza gli eccessi del parlamentarismo, nel quadro di una visione che assicurasse il massimo della democrazia per un Paese che aveva sperimentato il regime fascista. Nacque così una Costituzione frutto dell’incontro fra tutte le culture politiche che parteciparono alla lotta di liberazione dal fascismo; e come tale è da ricordare e difendere da stravolgimenti.

Invece, gli estensori dell’attuale proposta di modifica intendono perseguire la stabilità ed il rafforzamento del potere di chi governa, rovesciando il rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo e, come obiettivo più immediato, quello di realizzare una “propria” promessa elettorale, assunta indebitamente come volere del popolo mentre in effetti avrebbe legittimazione solo da una base elettorale minoritaria. Una proposta di riforma, sostanzialmente, come “bandiera” da cominciare a sventolare in vista delle elezioni europee.

E non si può anche non osservare come tale riforma indebolisca pericolosamente il Parlamento e, contrariamente alle affermazioni di Giorgia Meloni, limiti sostanzialmente le prerogative del presidente della Repubblica. Che certamente non potrà più intervenire per fronteggiare situazioni difficili, come avvenuto, non risolvibili direttamente dalle forze politiche in Parlamento, portando fuori da guai il Paese.

 

Alvaro Bucci

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